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title: "Modello fattura 2026"
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# Modello fattura 2026

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## Quando l'imposta di bollo è dovuta

L'imposta di bollo sulle fatture nasce da un principio semplice: **IVA e bollo sono alternativi**. Dove non c'è IVA, lo Stato recupera comunque un'imposta sul documento. Per questo il bollo da **2 euro** non si applica alle fatture interamente assoggettate a IVA, ma a quelle che contengono importi su cui l'IVA non viene addebitata.

In concreto, l'imposta di bollo è dovuta quando una fattura riporta importi **esenti, esclusi, non imponibili o fuori campo IVA** la cui somma supera **77,47 euro**. La soglia è storica (deriva dal vecchio limite delle 150.000 lire) e va sempre verificata nel testo vigente, ma è il riferimento operativo costante.

I casi più frequenti in cui scatta il bollo sono:

    - **Contribuenti in regime forfettario** — le loro fatture non recano IVA, quindi sopra 77,47 euro scontano il bollo

    - **Contribuenti in regime di vantaggio (ex minimi)** — stessa logica del forfettario

    - **Operazioni esenti** ex art. 10 del DPR 633/72 (prestazioni sanitarie, finanziarie, assicurative, formative, ecc.)

    - **Operazioni escluse** ex art. 15 (anticipazioni in nome e per conto, alcuni rimborsi spese)

    - **Operazioni fuori campo IVA** per mancanza dei presupposti (territoriale, oggettivo o soggettivo)

    Riferimenti normativi essenziali

    **DPR 642/1972** (disciplina dell'imposta di bollo) e relativa Tariffa; **DM 17 giugno 2014** per l'assolvimento del bollo sui documenti informatici; **art. 6 del DM 17/06/2014** per le modalità di versamento; **risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate** per i codici tributo. Importi, soglie e modalità di pagamento vanno verificati nei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate vigenti per l'annualità di riferimento.

    La regola dei 77,47 euro non è sul totale fattura

    La soglia si applica alla **somma degli importi non assoggettati a IVA** presenti nel documento, non al totale fattura. Una fattura mista (parte imponibile IVA, parte esente) sconta il bollo solo se la quota esente/esclusa/fuori campo, da sola, supera 77,47 euro. Per i forfettari, dove l'intero importo è senza IVA, la verifica coincide di fatto con il totale del documento.

## Come si valorizza il bollo in fattura

Nel tracciato XML della fattura elettronica esiste un blocco dedicato, **«DatiBollo»**, in cui va indicato l'assolvimento dell'imposta. In pratica il software di fatturazione consente di spuntare la presenza del bollo e di valorizzare l'importo (2 euro). È un passaggio cruciale: **è proprio questa valorizzazione che alimenta il prospetto di calcolo** messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Se il bollo non viene valorizzato nel file inviato al Sistema di Interscambio, l'imposta non comparirà nel conteggio automatico e il contribuente rischia di versare in difetto. Per questo la prima regola operativa è banale ma decisiva: **impostare correttamente il bollo già al momento dell'emissione**. Una checklist di emissione coerente è parte del lavoro di chi gestisce molte partite IVA: ne parliamo nella [guida alla fatturazione elettronica 2026](/guida-fatturazione-elettronica-2026).

## Come si assolve: il portale Fatture e Corrispettivi

Dal 2021 l'Agenzia delle Entrate ha automatizzato il calcolo. Il meccanismo è questo:

    - L'Agenzia elabora le fatture trasmesse e predispone, **entro il giorno 15 del mese successivo a ogni trimestre**, due elenchi nell'area riservata del portale **«Fatture e Corrispettivi»**: l'**Elenco A** (fatture con bollo già valorizzato, non modificabile) e l'**Elenco B** (fatture che, in base ai dati, *dovrebbero* recare il bollo ma non l'hanno valorizzato, modificabile dal contribuente).

    - Il contribuente verifica e, se necessario, integra o corregge l'Elenco B entro i termini indicati.

    - Il portale calcola l'importo complessivo dovuto per il trimestre.

    - Si effettua il versamento.

Il pagamento può avvenire in due modi:

    - **Addebito diretto in conto corrente** — indicando l'IBAN nell'apposita funzione del portale, con addebito automatico dell'importo dovuto

    - **Modello F24** — utilizzando i codici tributo dedicati (vedi sotto), utile in particolare quando si vogliono compensare crediti

    L'Elenco B è una rete di sicurezza, non un automatismo da ignorare

    L'Agenzia evidenzia nell'Elenco B le fatture che, in base ai dati trasmessi, sembrano dover scontare il bollo pur non avendolo valorizzato. È un controllo utile, ma **la responsabilità resta del contribuente**: vanno verificate posizione per posizione, perché il sistema può sia segnalare casi non dovuti sia non intercettare tutte le fattispecie.

## I codici tributo per il versamento in F24

Quando si paga con modello F24, si utilizzano i codici tributo istituiti con la **risoluzione n. 42/E** dell'Agenzia delle Entrate, uno per ciascun trimestre:

    
        Codice tributoPeriodo di riferimento
    
    
        **2521**Imposta di bollo fatture elettroniche — 1° trimestre
        **2522**Imposta di bollo fatture elettroniche — 2° trimestre
        **2523**Imposta di bollo fatture elettroniche — 3° trimestre
        **2524**Imposta di bollo fatture elettroniche — 4° trimestre
        **2525**Sanzioni (in caso di tardivo/omesso versamento)
        **2526**Interessi (in caso di tardivo/omesso versamento)
    

I codici vanno esposti nella **sezione Erario** del modello F24, con l'**anno di riferimento** corretto. Per il quadro generale dei codici tributo più usati rimandiamo alla [guida ai codici tributo F24 2026](/guida-codici-tributo-f24-2026). La singola cifra (2521-2524) va comunque verificata sulle istruzioni dell'Agenzia vigenti per l'annualità di riferimento.

## Le scadenze trimestrali 2026

Il versamento dell'imposta di bollo è **trimestrale**. Per il 2026 il calendario ordinario è il seguente (le date di fine mese che cadono di sabato o domenica slittano al primo giorno lavorativo successivo):

    
        TrimestrePeriodo fattureTermine ordinario di versamento
    
    
        1° trimestregen – mar 202631 maggio → 1° giugno 2026 (slittamento per festività)
        2° trimestreapr – giu 202630 settembre 2026
        3° trimestrelug – set 202630 novembre 2026
        4° trimestreott – dic 202628 febbraio 2027 (salvo slittamenti)
    

Per inquadrare il bollo nel calendario complessivo dei versamenti consigliamo di affiancare questa guida al [calendario delle scadenze fiscali 2026](/guida-scadenze-fiscali-2026).

## La soglia dei 5.000 euro: differire i versamenti

Per i contribuenti con importi contenuti — la stragrande maggioranza dei forfettari — la normativa prevede un meccanismo di **differimento** pensato per evitare micro-versamenti trimestrali. La soglia di riferimento, **elevata da 250 a 5.000 euro** per le fatture emesse a partire dal 2023, funziona così:

    - Se il bollo del **1° trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere rinviato e pagato **insieme al 2° trimestre** (entro il 30 settembre 2026).

    - Se anche la somma di **1° + 2° trimestre resta entro 5.000 euro**, il versamento può slittare ancora ed essere pagato con il **3° trimestre** (entro il 30 novembre 2026).

    Il differimento non è una proroga del 4° trimestre

    Il meccanismo della soglia serve ad accorpare i versamenti dei primi trimestri, ma **il bollo del quarto trimestre va sempre versato nei termini**. Inoltre, il differimento è una facoltà: una volta superata la soglia in un trimestre, da quel momento si torna alla cadenza ordinaria. Importi e soglia vanno verificati nei provvedimenti vigenti per l'annualità di riferimento.

## Cosa succede se si versa in ritardo

L'omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo comporta **sanzioni e interessi**. Il contribuente può però regolarizzare spontaneamente con il **ravvedimento operoso**, riducendo la sanzione in funzione del tempo trascorso, e versando in F24 con i codici dedicati (2525 per le sanzioni, 2526 per gli interessi). Il funzionamento puntuale del ravvedimento è descritto nella [guida al ravvedimento operoso 2026](/guida-ravvedimento-operoso-2026).

Va inoltre ricordato che il portale può **recapitare comunicazioni di anomalia** quando il bollo risulta dovuto ma non versato: anche in questo caso conviene intervenire tempestivamente, prima che la posizione si consolidi.

## Il ruolo dello studio

Il bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento dal valore unitario minimo (2 euro) ma dal **moltiplicatore alto**: su un portafoglio di decine di forfettari e professionisti esenti, ogni trimestre significa decine di posizioni da verificare, prospetti da controllare sul portale e versamenti da non dimenticare. È esattamente il tipo di adempimento "piccolo ma frequente" che, se non presidiato, genera dimenticanze e ravvedimenti.

Il lavoro reale dello studio è in tre fasi: **verificare** che il bollo sia valorizzato correttamente in fattura per i clienti soggetti, **controllare** ogni trimestre i prospetti A e B del portale, **versare e archiviare** la prova del pagamento per ciascuna posizione. Qui un software gestionale fa la differenza: [Optlyx Prisma](/prisma) permette di tracciare per ogni cliente lo stato degli adempimenti, impostare promemoria sulle quattro scadenze trimestrali tramite lo scadenziario e conservare in un fascicolo digitale le ricevute di versamento. E quando il bollo va riaddebitato al cliente, il modulo [link di pagamento](/pay) aiuta a incassarlo senza inseguire bonifici.

    Il rischio non è l'importo, è il numero di posizioni

    Nessuno fallisce per 2 euro di bollo. Si sbaglia perché, moltiplicando per il numero di clienti e per quattro trimestri, una posizione sfugge: il bollo non valorizzato in fattura, il prospetto B non controllato, il versamento dimenticato a settembre. Una posizione, uno stato, una scadenza, un responsabile.

## Checklist operativa imposta di bollo 2026

    - Hai individuato i clienti **soggetti al bollo** (forfettari, esenti, fuori campo IVA oltre 77,47 euro)?

    - Verifichi che il bollo sia **valorizzato nel blocco «DatiBollo»** già in fase di emissione?

    - Controlli ogni trimestre gli **Elenchi A e B** sul portale Fatture e Corrispettivi entro i termini?

    - Hai scelto la **modalità di pagamento** (addebito su IBAN o F24 con codici 2521-2524)?

    - Hai valutato l'eventuale **differimento** per le posizioni sotto la soglia dei 5.000 euro?

    - Hai impostato i **promemoria** sulle quattro scadenze trimestrali (giugno, settembre, novembre, febbraio)?

    - Conservi la **prova del versamento** per ogni cliente e la gestisci nel ravvedimento se serve?

## Conclusione

L'imposta di bollo sulla fattura elettronica è un adempimento dalle regole stabili: **2 euro** sulle operazioni senza IVA oltre **77,47 euro**, versamento trimestrale dal portale Fatture e Corrispettivi con i **codici tributo 2521-2524** e possibilità di differire grazie alla **soglia dei 5.000 euro**. La complessità non sta nel singolo calcolo, ma nel governarlo su molte posizioni, ogni tre mesi, senza che nessuna sfugga.

Per uno studio, la differenza tra un adempimento ordinato e una sequenza di ravvedimenti sta tutta nell'organizzazione: sapere, per ogni cliente, se il bollo è dovuto, se è stato valorizzato, se è stato versato. [Optlyx Prisma](/prisma) dà allo studio quel cruscotto, e [Optlyx Pay](/pay) aiuta a riaddebitarlo quando serve. La consulenza la fai tu; l'organizzazione la mette il software.

    
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## Domande frequenti sull'imposta di bollo della fattura elettronica

    
**Quando è dovuta l'imposta di bollo sulla fattura elettronica?**

    Il bollo di 2 euro è dovuto sulle fatture che contengono importi esenti, esclusi, non imponibili o fuori campo IVA quando la somma di tali importi supera 77,47 euro: è il caso tipico dei forfettari e delle operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72. Le fatture interamente assoggettate a IVA non scontano il bollo, perché IVA e bollo sono alternativi. Soglie e casistiche vanno verificate nei provvedimenti vigenti per l'annualità di riferimento.

    
**I forfettari devono pagare l'imposta di bollo?**

    Sì. Le fatture dei forfettari non recano IVA e, sopra 77,47 euro, sono soggette al bollo di 2 euro per documento. Il bollo va valorizzato nel blocco «DatiBollo» del file XML e versato secondo le scadenze trimestrali. La rivalsa del bollo sul cliente è ammessa se concordata e indicata correttamente; in caso di addebito separato in fattura va valutato il trattamento IVA dell'importo riaddebitato.

    
**Come si paga l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche?**

    Dal portale «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate, dove ogni trimestre è disponibile il prospetto con l'importo dovuto in base alle fatture trasmesse con il bollo valorizzato. Si paga con addebito diretto su conto corrente indicando l'IBAN, oppure con modello F24 usando i codici tributo dedicati. Modalità e tempi vanno verificati nelle istruzioni del portale vigenti per l'annualità di riferimento.

    
**Quali sono le scadenze dell'imposta di bollo 2026?**

    Il versamento è trimestrale: il bollo del 1° trimestre 2026 si paga entro il 31 maggio (che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno 2026), il 2° trimestre entro il 30 settembre, il 3° entro il 30 novembre e il 4° entro fine febbraio dell'anno successivo (28 febbraio 2027, salvo slittamenti). Operano inoltre i meccanismi di differimento legati alla soglia dei 5.000 euro. Le date esatte vanno verificate per l'annualità di riferimento.

    
**Quali sono i codici tributo per l'imposta di bollo in F24?**

    Si usano i codici tributo della risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate: 2521 per il 1° trimestre, 2522 per il 2°, 2523 per il 3° e 2524 per il 4°. In caso di tardivo versamento si aggiungono il 2525 per le sanzioni e il 2526 per gli interessi. Vanno indicati nella sezione Erario del modello, con anno di riferimento corretto.

    
**Cos'è la soglia dei 5.000 euro per il differimento del bollo?**

    Se il bollo del 1° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere rinviato e pagato insieme al 2° trimestre (entro fine settembre). Se anche la somma di 1° e 2° trimestre resta entro 5.000 euro, può slittare ancora al termine del 3° trimestre (fine novembre). La soglia, elevata da 250 a 5.000 euro per le fatture emesse dal 2023, va verificata nel testo vigente per l'annualità di riferimento.
