Il punto di partenza: perché il 1° luglio 2026 è una data spartiacque
Con provvedimento del 18 dicembre 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato nuove Istruzioni sulla rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Le Istruzioni producono effetti dal 1° luglio 2026 e, da quella data, abrogano il Provvedimento UIF del 4 maggio 2011, che per quasi quindici anni aveva guidato la prassi di studi e intermediari.
Per i commercialisti e i loro studi non è un semplice restyling normativo. Cambia il modo di ragionare sulla segnalazione: la SOS — segnalazione di operazione sospetta — smette di essere un adempimento “per scaricare responsabilità” e diventa l’esito documentato di un ragionamento professionale. È un passaggio culturale prima ancora che procedurale.
Riferimenti normativi essenziali
Nuove Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025 sulla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, efficaci dal 1° luglio 2026 (in sostituzione del Provvedimento UIF del 4 maggio 2011). Cornice primaria invariata: D.Lgs. 231/2007, art. 35 (obbligo di segnalazione) e art. 41. Nuovo fenomeno introdotto con la Comunicazione UIF del 7 maggio 2026, a valle del D.Lgs. 211/2025. Le date e i codici vanno sempre verificati sul testo ufficiale UIF prima dell’uso.
La SOS diventa un processo valutativo in tre fasi
Il cuore delle nuove Istruzioni è questo: la segnalazione non è un “sì/no” istintivo, ma il risultato di un processo valutativo strutturato, che si articola in tre fasi.
- Rilevazione dell’anomalia — un elemento oggettivo (un’operazione, un comportamento, un dato) esce dal profilo atteso del cliente e accende un campanello d’allarme.
- Esame e approfondimento — l’anomalia viene analizzata alla luce di tutte le informazioni disponibili sul cliente e sull’operazione: profilo economico, coerenza con l’attività, documentazione, contesto.
- Decisione motivata — al termine dell’approfondimento lo studio decide, motivando: escludere il sospetto oppure confermarlo e segnalare.
Il punto centrale, e per molti liberatorio, è che il processo può legittimamente chiudersi con l’esclusione del sospetto. Se l’approfondimento dissolve l’anomalia, non c’è alcun obbligo di segnalare: anzi, segnalare “per sicurezza” un’operazione già chiarita è oggi un comportamento da correggere, non da premiare.
Stop alle segnalazioni “preventive”: serve un sospetto provato, non accumulato
Uno degli effetti pratici più rilevanti è la fine dell’approccio difensivo. Il sospetto va provato attraverso la valutazione, non costruito sommando indizi eterogenei fino a “sentirsi coperti”. Le Istruzioni indicano espressamente che alcune circostanze, da sole, non giustificano una SOS: possono essere l’innesco dell’approfondimento, ma non la conclusione. In particolare, non bastano di per sé:
- la difformità riscontrata nei controlli (per esempio incongruenze formali o documentali) senza un ulteriore ragionamento sul merito;
- la mera classe di rischio elevata attribuita al cliente in sede di adeguata verifica;
- la presenza di notizie negative sul cliente reperite da fonti aperte o media;
- le informazioni ricevute da altri operatori o soggetti obbligati;
- le richieste di informazioni provenienti dalle autorità;
- l’esistenza di misure cautelari o procedimenti penali a carico del cliente.
Ognuno di questi elementi è un buon motivo per guardare meglio. Nessuno di essi, isolato, è un motivo sufficiente per segnalare. La segnalazione nasce solo se l’approfondimento trasforma l’allarme in un sospetto motivato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Nota operativa
Rileggi le SOS “automatiche” che oggi partono al primo campanello (rischio alto, adverse media, richiesta dell’autorità). Molte di esse, con le nuove Istruzioni, non vanno inviate così come sono: vanno prima approfondite. Il valore dello studio non si misura più sul numero di segnalazioni, ma sulla qualità del ragionamento che le precede.
Tracciabilità difensiva: documentare anche quando NON si segnala
Se il numero di segnalazioni può ridursi, la documentazione delle valutazioni cresce. Le Istruzioni chiedono di conservare traccia del processo valutativo anche quando la decisione è di non segnalare. Non serve un dossier chilometrico: è sufficiente una nota sintetica, con l’indicazione dell’anomalia rilevata, degli elementi considerati e del rinvio ai documenti consultati (visure, movimentazioni, corrispondenza, verifiche su liste).
L’obiettivo è la ricostruibilità a posteriori: se domani un ispettore chiede «perché quell’operazione anomala non è stata segnalata?», lo studio deve poter mostrare che una valutazione c’è stata, che era ragionata e che si è chiusa con l’esclusione motivata del sospetto. È la migliore difesa possibile — e, di fatto, l’unica.
L’errore da evitare
Approfondire “a mente” senza lasciare nulla di scritto. Una valutazione non documentata, agli occhi di un controllo, equivale a una valutazione non fatta. La decisione di non segnalare senza traccia scritta espone lo studio esattamente al rischio che si voleva evitare.
Il Referente SOS rafforzato e il canale Infostat-UIF
Le nuove Istruzioni irrobustiscono la figura del Referente per le segnalazioni di operazioni sospette. Deve essere un ruolo formale: il titolare, il legale rappresentante o un delegato espressamente individuato, dotato dei requisiti di autonomia, competenza e indipendenza necessari a valutare e trasmettere le segnalazioni senza condizionamenti.
- Il Referente deve essere iscritto al portale Infostat-UIF, che dal 1° luglio 2026 è il canale esclusivo per l’invio delle segnalazioni.
- Per studi associati e società è obbligatoria una procedura interna di segnalazione: chi rileva l’anomalia la porta al Referente, che decide e trasmette.
- Per il professionista che opera in forma autonoma, la procedura interna è facoltativa: coincide di fatto con il professionista stesso, che resta comunque tenuto a valutare e conservare traccia.
Nuovo fenomeno V01: operatività connessa a violazioni delle misure restrittive UE
Con la Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 è stato introdotto un nuovo fenomeno di riciclaggio, contrassegnato dal codice V01 — Operatività connessa con violazione di misure restrittive UE. La novità arriva dopo il D.Lgs. 211/2025, che ha reso reato la violazione delle sanzioni dell’Unione Europea (embarghi, congelamento di beni, divieti verso soggetti in lista).
In concreto: quando un’operatività è collegabile a soggetti destinatari di sanzioni UE o a beni sottoposti a congelamento, lo studio deve valutare l’invio di una SOS con codice V01. Attenzione, però: la segnalazione richiede un’analisi concreta del collegamento. La mera omonimia con un nominativo in lista non basta: serve verificare, con gli elementi disponibili, che si tratti effettivamente del soggetto sanzionato o di un’operatività a lui riconducibile.
Codice V01 — quando usarlo
Usa V01 per operatività riconducibile a soggetti in lista sanzioni UE o a beni congelati, dopo aver escluso l’omonimia e verificato il collegamento sostanziale. Lo screening sulle liste (UE, ONU, OFAC) diventa un tassello del processo valutativo, non un semplice controllo formale in fase di apertura del rapporto.
Intelligenza artificiale sì, ma la validazione del sospetto resta umana
Le Istruzioni riconoscono espressamente l’uso di strumenti automatici e algoritmi per rilevare le anomalie: sistemi che incrociano soglie, profili, liste e comportamenti possono accelerare la prima fase del processo. Ma pongono un limite netto: la validazione finale del sospetto — cioè la decisione di segnalare o escludere — resta prerogativa esclusiva della persona fisica.
L’AI può portare l’anomalia sul tavolo del professionista; non può firmare la SOS al posto suo. Per gli studi è un principio rassicurante e responsabilizzante insieme: gli strumenti giusti fanno risparmiare tempo sulla rilevazione, ma la valutazione — e la sua tracciabilità — restano un atto umano, motivato e documentato.
Tempistiche da tenere a mente
| Fase | Termine |
|---|---|
| Risposta della UIF alla segnalazione | 2 giorni lavorativi |
| Sospensione dell’operazione (su iniziativa UIF) | fino a un massimo di 5 giorni lavorativi |
| Invio di integrazioni / informazioni supplementari | entro 30 giorni |
| Feedback UIF ai soggetti obbligati | semestrale |
I feedback semestrali della UIF si articolano su due elenchi: l’elenco A raccoglie le segnalazioni ritenute senza profili di rischio, l’elenco B quelle a basso rischio. Sono un ritorno prezioso: aiutano lo studio a tarare i propri criteri di rilevazione ed evitare, in futuro, sia le segnalazioni superflue sia le omissioni.
Cosa deve fare lo studio adesso — la checklist
- Nominare formalmente il Referente SOS (titolare, legale rappresentante o delegato) e verificarne autonomia, competenza e indipendenza.
- Iscrivere il Referente al portale Infostat-UIF: dal 1° luglio 2026 è l’unico canale d’invio.
- Redigere la procedura interna di segnalazione (obbligatoria per studi e società, consigliata anche in forma minima per il professionista autonomo).
- Adeguare i software e le prassi: separare la rilevazione (anche automatica) dalla valutazione umana, e prevedere dove si annota la decisione.
- Introdurre un registro delle valutazioni per tracciare gli approfondimenti, incluse le decisioni di non segnalare, con rinvio ai documenti consultati.
- Aggiornare lo screening liste per gestire il nuovo codice V01 ed escludere le omonimie.
- Formare il team sul nuovo processo in tre fasi e sulle sei circostanze che, da sole, non giustificano una SOS.
Conclusione
Le nuove Istruzioni UIF non aumentano la burocrazia: la spostano. Meno segnalazioni difensive, più valutazioni ragionate e tracciate. Chi tiene ordine — un Referente chiaro, una procedura scritta, un registro delle valutazioni — non solo è conforme, ma lavora meglio e con meno ansia da ispezione. Il rischio, semmai, è non lasciare traccia: la buona pratica di oggi è documentare il pensiero, non solo l’esito.
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- Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025 sulla rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (efficaci dal 1° luglio 2026; abrogano il Provvedimento UIF del 4 maggio 2011).
- Comunicazione UIF del 7 maggio 2026 — introduzione del fenomeno V01 «Operatività connessa con violazione di misure restrittive UE».
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 — Disciplina antiriciclaggio, in particolare art. 35 (obbligo di segnalazione) e art. 41.
- D.Lgs. 211/2025 — attuazione della direttiva UE sulla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.
- Portale Infostat-UIF — canale esclusivo di invio delle segnalazioni dal 1° luglio 2026.
Le date, i codici e i termini sopra indicati vanno sempre verificati sui testi ufficiali pubblicati dalla UIF e dalla Banca d’Italia. Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale sul caso concreto.
Domande frequenti
Da quando sono efficaci le nuove Istruzioni UIF sulle operazioni sospette?
Le nuove Istruzioni sono state adottate dalla UIF il 18 dicembre 2025 e producono effetti dal 1° luglio 2026. Da quella data abrogano e sostituiscono il precedente Provvedimento UIF del 4 maggio 2011 in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.
La segnalazione di operazione sospetta (SOS) va sempre inviata quando c’è un dubbio?
No. Le nuove Istruzioni chiariscono che la SOS è l’esito di un processo valutativo strutturato in tre fasi — rilevazione dell’anomalia, esame e approfondimento, decisione motivata — che può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto. Non servono più segnalazioni “preventive” o cautelative: occorre un sospetto realmente motivato, non semplicemente accumulato.
Cosa deve fare lo studio se decide di NON segnalare?
Deve comunque conservare traccia della valutazione svolta, anche in forma sintetica e con rinvio ai documenti consultati. Questa tracciabilità “difensiva” consente di ricostruire a posteriori le ragioni della decisione di non segnalare, tutelando il professionista in caso di controllo o ispezione.
