Le quattro scadenze LIPE del 2026
La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA — la LIPE — trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA del trimestre. La invia il soggetto passivo o, come accade quasi sempre, l'intermediario abilitato che ne cura la contabilità. Le date del 2026, con lo slittamento feriale già applicato:
| Trimestre | Termine ordinario | Termine effettivo 2026 |
|---|---|---|
| I trimestre (gennaio-marzo) | 31 maggio 2026 (domenica) | lunedì 1° giugno 2026 |
| II trimestre (aprile-giugno) | 30 settembre 2026 | mercoledì 30 settembre 2026 |
| III trimestre (luglio-settembre) | 30 novembre 2026 | lunedì 30 novembre 2026 |
| IV trimestre (ottobre-dicembre) | 28 febbraio 2027 (domenica) | martedì 2 marzo 2027 |
Riferimenti normativi essenziali
Art. 21-bis del DL 31 maggio 2010 n. 78 (convertito dalla L. 122/2010) istituisce l'obbligo e fissa i termini; il modello e le istruzioni sono approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Lo slittamento dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo discende dall'art. 7, comma 1, lett. h) del DL 70/2011. Le sanzioni sono all'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, il ravvedimento all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Perché il secondo trimestre non scade a fine agosto
La regola generale dell'art. 21-bis è l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre. Applicata alla lettera al secondo trimestre porterebbe al 31 agosto: è l'errore che si vede ricomparire ogni estate nei promemoria interni. Il legislatore ha però previsto una deroga espressa proprio per quel trimestre, spostandolo al 30 settembre, per non farlo cadere nel pieno della sospensione feriale.
Le altre tre date seguono invece la regola: 31 maggio, 30 novembre, e ultimo giorno di febbraio per il quarto trimestre. Quando una di queste cade di sabato o in giorno festivo, il termine si sposta al primo giorno lavorativo successivo. Nel 2026 succede due volte, e in entrambi i casi lo slittamento è di un solo giorno.
Chi la deve inviare e chi no
L'obbligo riguarda i soggetti passivi IVA tenuti alle liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali che siano: la cadenza della comunicazione resta trimestrale anche per chi liquida ogni mese, e in quel caso il modello riporta i tre mesi del trimestre.
Sono esonerati i soggetti non obbligati né alla dichiarazione IVA annuale né alle liquidazioni periodiche — tipicamente chi effettua solo operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e chi applica il regime forfettario. L'esonero però non è una qualifica acquisita una volta per tutte: vale a condizione che i presupposti permangano per l'intero anno. Se durante l'anno viene meno anche una sola delle condizioni, l'obbligo riprende dal trimestre in cui il presupposto è venuto meno.
Nota operativa
Il trimestre "vuoto" non è automaticamente esente. Se non ci sono operazioni da riportare la comunicazione si può omettere, ma va inviata comunque quando occorre dare evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente: è il caso che sfugge più spesso, perché a schermo il periodo sembra non avere nulla da dire.
Il quarto trimestre: comunicazione separata o dichiarazione annuale
Per il solo quarto trimestre esiste un'alternativa. I dati possono essere trasmessi con la LIPE autonoma entro l'ultimo giorno di febbraio, oppure confluire direttamente nella dichiarazione IVA annuale, a due condizioni: che la dichiarazione sia presentata entro quello stesso termine e che vi sia compilato il quadro VP.
È una scelta di organizzazione dello studio più che fiscale. Anticipare la dichiarazione annuale toglie un adempimento dal calendario, ma concentra a febbraio un lavoro che altrimenti si distribuirebbe; rimandarla mantiene la LIPE come adempimento separato. Quel che conta è che la decisione sia presa consapevolmente per ciascun cliente e non emerga a fine febbraio come una sorpresa.
Ho inviato una LIPE sbagliata: come si corregge
Il percorso dipende da un solo elemento: se il termine di presentazione sia già scaduto.
- Termine non ancora scaduto. Si trasmette una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente la precedente: fa fede l'ultima inviata. Non serve annullare nulla e non c'è sanzione. È la strada da preferire sempre, ed è il motivo per cui vale la pena accorgersi dell'errore presto.
- Termine scaduto, dichiarazione annuale non ancora presentata. Si invia comunque la comunicazione corretta, in ritardo, e si sana la violazione con il ravvedimento operoso. I dati corretti vengono poi riepilogati nel quadro VH della dichiarazione IVA annuale.
- Dichiarazione annuale già presentata. La correzione passa da una dichiarazione integrativa, con il ravvedimento commisurato alla violazione effettivamente commessa.
Da tenere distinti due piani che vengono spesso confusi: la comunicazione errata è una violazione formale del solo obbligo comunicativo. Se dietro l'errore c'è anche un versamento IVA insufficiente, quello è un capitolo a sé — omesso o tardivo versamento — con sanzioni e ravvedimento propri, che non si assorbono in quelli della LIPE.
Sanzioni e ravvedimento
L'art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 punisce l'omessa, incompleta o infedele comunicazione con una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La misura è ridotta alla metà — da 250 a 1.000 euro — se la trasmissione avviene entro quindici giorni dalla scadenza, oppure se entro lo stesso termine si trasmettono i dati corretti. La riforma del sistema sanzionatorio del D.Lgs. 87/2024, che ha rivisto buona parte del D.Lgs. 471/1997, non ha toccato questa disposizione.
Sulla sanzione così determinata opera il ravvedimento operoso. Per un adempimento comunicativo — non un versamento — le frazioni applicate in pratica, calcolate sul minimo, sono queste:
| Quando si regolarizza | Base | Frazione | Sanzione |
|---|---|---|---|
| Entro 15 giorni dalla scadenza | 250 € | 1/9 | 27,78 € |
| Dal 16° al 90° giorno | 500 € | 1/9 | 55,56 € |
| Entro il termine della dichiarazione IVA dell'anno della violazione | 500 € | 1/8 | 62,50 € |
| Oltre quel termine | 500 € | 1/7 | 71,43 € |
La sanzione ridotta si versa con modello F24, sezione Erario, codice tributo 8911, indicando l'anno di riferimento della violazione. Il ravvedimento si perfeziona solo se, insieme al versamento, viene effettivamente trasmessa la comunicazione mancante o corretta: pagare senza inviare non sana nulla. Va ricordato che la frazione da 1/7 è quella uniformata dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che ha eliminato la vecchia distinzione oltre i due anni.
Errori da evitare
La sanzione si moltiplica per comunicazione, non per cliente
Ogni comunicazione omessa è una violazione autonoma. Uno studio che si accorge a novembre di aver saltato il primo trimestre su una dozzina di posizioni non ha un problema da 500 euro: ne ha dodici. È il motivo per cui il controllo che conta non è "ho inviato la LIPE", ma "ho inviato la LIPE per tutti" — una verifica di copertura sull'elenco dei clienti, non sulla singola pratica.
Gli altri tre che ricorrono: datare il secondo trimestre al 31 agosto anziché al 30 settembre; considerare esonerato per tutto l'anno un cliente che ha perso i requisiti in corso d'anno; e saltare il trimestre senza operazioni quando invece c'era un credito da riportare.
Checklist per lo studio
- Le quattro date del 2026 sono in scadenzario con lo slittamento già applicato: 1° giugno, 30 settembre, 30 novembre, 2 marzo 2027.
- Esiste l'elenco dei clienti soggetti all'obbligo, distinto da quelli esonerati, e l'elenco viene riverificato a ogni trimestre e non solo a gennaio.
- Per ogni posizione esonerata è annotato perché lo è, così che la perdita del requisito in corso d'anno sia visibile.
- Prima di ogni scadenza è previsto un controllo di copertura: quante comunicazioni attese, quante trasmesse, quali mancano.
- Le ricevute di trasmissione sono archiviate e associate al cliente e al trimestre.
- Per ogni cliente è deciso se il quarto trimestre andrà in LIPE autonoma o nella dichiarazione annuale.
Conclusione
La LIPE è un adempimento a bassa difficoltà tecnica e ad alta esposizione: la singola comunicazione richiede pochi minuti, ma va ripetuta per ogni cliente, quattro volte l'anno, e ciò che sanziona non è l'errore di calcolo — è la dimenticanza. Il rischio dello studio non sta nel saper compilare il modello, sta nel tenere il conto.
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Quando scade la LIPE del secondo trimestre 2026?
Il 30 settembre 2026, che nel 2026 cade di mercoledì: nessuno slittamento. È il termine fissato dall’art. 21-bis del DL 78/2010 per la comunicazione dei dati del secondo trimestre, e non coincide con la regola generale dell’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, che porterebbe al 31 agosto.
Quali sono tutte le scadenze LIPE del 2026?
Quattro: 1° giugno 2026 per il primo trimestre (il termine ordinario del 31 maggio cade di domenica), 30 settembre 2026 per il secondo, 30 novembre 2026 per il terzo e 2 marzo 2027 per il quarto (il 28 febbraio 2027 cade di domenica). Il quarto trimestre può in alternativa confluire nella dichiarazione IVA annuale, se questa viene presentata entro lo stesso termine con il quadro VP compilato.
Chi è esonerato dall’invio della LIPE?
I soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale né a effettuare le liquidazioni periodiche — per esempio chi compie solo operazioni esenti o chi applica il regime forfettario — a condizione che i requisiti di esonero permangano per tutto l’anno. L’esonero cade nel momento in cui viene meno anche una sola di quelle condizioni. Va inoltre inviata la comunicazione, pur in assenza di operazioni, quando occorre dare evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente.
Cosa succede se la LIPE viene inviata in ritardo?
L’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997 prevede una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà (250-1.000 euro) se la trasmissione avviene entro quindici giorni dalla scadenza, oppure se entro lo stesso termine si trasmettono i dati corretti. La sanzione è ulteriormente riducibile con il ravvedimento operoso dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Come si corregge una LIPE già trasmessa con dati sbagliati?
Se si è ancora dentro il termine di presentazione, si invia una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente: vale l’ultima trasmessa, e non c’è sanzione. Se il termine è scaduto, l’errore si sana con una comunicazione tardiva e il ravvedimento operoso; quando la correzione arriva dopo, i dati corretti confluiscono nella dichiarazione IVA annuale (quadro VH, o VP nei casi in cui la comunicazione del quarto trimestre sia inclusa nella dichiarazione) o, se anche questa è già stata presentata, in una dichiarazione integrativa.
