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Imposta di bollo sulla fattura elettronica 2026: quando è dovuta, scadenze e codici tributo

Sono 2 euro per documento, ma scattano solo a certe condizioni: operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA oltre 77,47 euro — il caso tipico dei forfettari. In questa guida: quando il bollo è dovuto, come si assolve dal portale Fatture e Corrispettivi, le scadenze trimestrali del 2026, i codici tributo 2521-2524 in F24 e la soglia dei 5.000 euro che permette di differire i versamenti.

Quando l'imposta di bollo è dovuta

L'imposta di bollo sulle fatture nasce da un principio semplice: IVA e bollo sono alternativi. Dove non c'è IVA, lo Stato recupera comunque un'imposta sul documento. Per questo il bollo da 2 euro non si applica alle fatture interamente assoggettate a IVA, ma a quelle che contengono importi su cui l'IVA non viene addebitata.

In concreto, l'imposta di bollo è dovuta quando una fattura riporta importi esenti, esclusi, non imponibili o fuori campo IVA la cui somma supera 77,47 euro. La soglia è storica (deriva dal vecchio limite delle 150.000 lire) e va sempre verificata nel testo vigente, ma è il riferimento operativo costante.

I casi più frequenti in cui scatta il bollo sono:

La regola dei 77,47 euro non è sul totale fattura

La soglia si applica alla somma degli importi non assoggettati a IVA presenti nel documento, non al totale fattura. Una fattura mista (parte imponibile IVA, parte esente) sconta il bollo solo se la quota esente/esclusa/fuori campo, da sola, supera 77,47 euro. Per i forfettari, dove l'intero importo è senza IVA, la verifica coincide di fatto con il totale del documento.

Come si valorizza il bollo in fattura

Nel tracciato XML della fattura elettronica esiste un blocco dedicato, «DatiBollo», in cui va indicato l'assolvimento dell'imposta. In pratica il software di fatturazione consente di spuntare la presenza del bollo e di valorizzare l'importo (2 euro). È un passaggio cruciale: è proprio questa valorizzazione che alimenta il prospetto di calcolo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Se il bollo non viene valorizzato nel file inviato al Sistema di Interscambio, l'imposta non comparirà nel conteggio automatico e il contribuente rischia di versare in difetto. Per questo la prima regola operativa è banale ma decisiva: impostare correttamente il bollo già al momento dell'emissione. Una checklist di emissione coerente è parte del lavoro di chi gestisce molte partite IVA: ne parliamo nella guida alla fatturazione elettronica 2026.

Come si assolve: il portale Fatture e Corrispettivi

Dal 2021 l'Agenzia delle Entrate ha automatizzato il calcolo. Il meccanismo è questo:

  1. L'Agenzia elabora le fatture trasmesse e predispone, entro il giorno 15 del mese successivo a ogni trimestre, due elenchi nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi»: l'Elenco A (fatture con bollo già valorizzato, non modificabile) e l'Elenco B (fatture che, in base ai dati, dovrebbero recare il bollo ma non l'hanno valorizzato, modificabile dal contribuente).
  2. Il contribuente verifica e, se necessario, integra o corregge l'Elenco B entro i termini indicati.
  3. Il portale calcola l'importo complessivo dovuto per il trimestre.
  4. Si effettua il versamento.

Il pagamento può avvenire in due modi:

L'Elenco B è una rete di sicurezza, non un automatismo da ignorare

L'Agenzia evidenzia nell'Elenco B le fatture che, in base ai dati trasmessi, sembrano dover scontare il bollo pur non avendolo valorizzato. È un controllo utile, ma la responsabilità resta del contribuente: vanno verificate posizione per posizione, perché il sistema può sia segnalare casi non dovuti sia non intercettare tutte le fattispecie.

I codici tributo per il versamento in F24

Quando si paga con modello F24, si utilizzano i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate, uno per ciascun trimestre:

Codice tributoPeriodo di riferimento
2521Imposta di bollo fatture elettroniche — 1° trimestre
2522Imposta di bollo fatture elettroniche — 2° trimestre
2523Imposta di bollo fatture elettroniche — 3° trimestre
2524Imposta di bollo fatture elettroniche — 4° trimestre
2525Sanzioni (in caso di tardivo/omesso versamento)
2526Interessi (in caso di tardivo/omesso versamento)

I codici vanno esposti nella sezione Erario del modello F24, con l'anno di riferimento corretto. Per il quadro generale dei codici tributo più usati rimandiamo alla guida ai codici tributo F24 2026. La singola cifra (2521-2524) va comunque verificata sulle istruzioni dell'Agenzia vigenti per l'annualità di riferimento.

Le scadenze trimestrali 2026

Il versamento dell'imposta di bollo è trimestrale. Per il 2026 il calendario ordinario è il seguente (le date di fine mese che cadono di sabato o domenica slittano al primo giorno lavorativo successivo):

TrimestrePeriodo fattureTermine ordinario di versamento
1° trimestregen – mar 202631 maggio → 1° giugno 2026 (slittamento per festività)
2° trimestreapr – giu 202630 settembre 2026
3° trimestrelug – set 202630 novembre 2026
4° trimestreott – dic 202628 febbraio 2027 (salvo slittamenti)

Per inquadrare il bollo nel calendario complessivo dei versamenti consigliamo di affiancare questa guida al calendario delle scadenze fiscali 2026.

La soglia dei 5.000 euro: differire i versamenti

Per i contribuenti con importi contenuti — la stragrande maggioranza dei forfettari — la normativa prevede un meccanismo di differimento pensato per evitare micro-versamenti trimestrali. La soglia di riferimento, elevata da 250 a 5.000 euro per le fatture emesse a partire dal 2023, funziona così:

Il differimento non è una proroga del 4° trimestre

Il meccanismo della soglia serve ad accorpare i versamenti dei primi trimestri, ma il bollo del quarto trimestre va sempre versato nei termini. Inoltre, il differimento è una facoltà: una volta superata la soglia in un trimestre, da quel momento si torna alla cadenza ordinaria. Importi e soglia vanno verificati nei provvedimenti vigenti per l'annualità di riferimento.

Cosa succede se si versa in ritardo

L'omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo comporta sanzioni e interessi. Il contribuente può però regolarizzare spontaneamente con il ravvedimento operoso, riducendo la sanzione in funzione del tempo trascorso, e versando in F24 con i codici dedicati (2525 per le sanzioni, 2526 per gli interessi). Il funzionamento puntuale del ravvedimento è descritto nella guida al ravvedimento operoso 2026.

Va inoltre ricordato che il portale può recapitare comunicazioni di anomalia quando il bollo risulta dovuto ma non versato: anche in questo caso conviene intervenire tempestivamente, prima che la posizione si consolidi.

Il ruolo dello studio

Il bollo sulle fatture elettroniche è un adempimento dal valore unitario minimo (2 euro) ma dal moltiplicatore alto: su un portafoglio di decine di forfettari e professionisti esenti, ogni trimestre significa decine di posizioni da verificare, prospetti da controllare sul portale e versamenti da non dimenticare. È esattamente il tipo di adempimento "piccolo ma frequente" che, se non presidiato, genera dimenticanze e ravvedimenti.

Il lavoro reale dello studio è in tre fasi: verificare che il bollo sia valorizzato correttamente in fattura per i clienti soggetti, controllare ogni trimestre i prospetti A e B del portale, versare e archiviare la prova del pagamento per ciascuna posizione. Qui un software gestionale fa la differenza: Optlyx Prisma permette di tracciare per ogni cliente lo stato degli adempimenti, impostare promemoria sulle quattro scadenze trimestrali tramite lo scadenziario e conservare in un fascicolo digitale le ricevute di versamento. E quando il bollo va riaddebitato al cliente, il modulo link di pagamento aiuta a incassarlo senza inseguire bonifici.

Il rischio non è l'importo, è il numero di posizioni

Nessuno fallisce per 2 euro di bollo. Si sbaglia perché, moltiplicando per il numero di clienti e per quattro trimestri, una posizione sfugge: il bollo non valorizzato in fattura, il prospetto B non controllato, il versamento dimenticato a settembre. Una posizione, uno stato, una scadenza, un responsabile.

Checklist operativa imposta di bollo 2026

  1. Hai individuato i clienti soggetti al bollo (forfettari, esenti, fuori campo IVA oltre 77,47 euro)?
  2. Verifichi che il bollo sia valorizzato nel blocco «DatiBollo» già in fase di emissione?
  3. Controlli ogni trimestre gli Elenchi A e B sul portale Fatture e Corrispettivi entro i termini?
  4. Hai scelto la modalità di pagamento (addebito su IBAN o F24 con codici 2521-2524)?
  5. Hai valutato l'eventuale differimento per le posizioni sotto la soglia dei 5.000 euro?
  6. Hai impostato i promemoria sulle quattro scadenze trimestrali (giugno, settembre, novembre, febbraio)?
  7. Conservi la prova del versamento per ogni cliente e la gestisci nel ravvedimento se serve?

Conclusione

L'imposta di bollo sulla fattura elettronica è un adempimento dalle regole stabili: 2 euro sulle operazioni senza IVA oltre 77,47 euro, versamento trimestrale dal portale Fatture e Corrispettivi con i codici tributo 2521-2524 e possibilità di differire grazie alla soglia dei 5.000 euro. La complessità non sta nel singolo calcolo, ma nel governarlo su molte posizioni, ogni tre mesi, senza che nessuna sfugga.

Per uno studio, la differenza tra un adempimento ordinato e una sequenza di ravvedimenti sta tutta nell'organizzazione: sapere, per ogni cliente, se il bollo è dovuto, se è stato valorizzato, se è stato versato. Optlyx Prisma dà allo studio quel cruscotto, e Optlyx Pay aiuta a riaddebitarlo quando serve. La consulenza la fai tu; l'organizzazione la mette il software.

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Domande frequenti sull'imposta di bollo della fattura elettronica

Quando è dovuta l'imposta di bollo sulla fattura elettronica?

Il bollo di 2 euro è dovuto sulle fatture che contengono importi esenti, esclusi, non imponibili o fuori campo IVA quando la somma di tali importi supera 77,47 euro: è il caso tipico dei forfettari e delle operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72. Le fatture interamente assoggettate a IVA non scontano il bollo, perché IVA e bollo sono alternativi. Soglie e casistiche vanno verificate nei provvedimenti vigenti per l'annualità di riferimento.

I forfettari devono pagare l'imposta di bollo?

Sì. Le fatture dei forfettari non recano IVA e, sopra 77,47 euro, sono soggette al bollo di 2 euro per documento. Il bollo va valorizzato nel blocco «DatiBollo» del file XML e versato secondo le scadenze trimestrali. La rivalsa del bollo sul cliente è ammessa se concordata e indicata correttamente; in caso di addebito separato in fattura va valutato il trattamento IVA dell'importo riaddebitato.

Come si paga l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

Dal portale «Fatture e Corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate, dove ogni trimestre è disponibile il prospetto con l'importo dovuto in base alle fatture trasmesse con il bollo valorizzato. Si paga con addebito diretto su conto corrente indicando l'IBAN, oppure con modello F24 usando i codici tributo dedicati. Modalità e tempi vanno verificati nelle istruzioni del portale vigenti per l'annualità di riferimento.

Quali sono le scadenze dell'imposta di bollo 2026?

Il versamento è trimestrale: il bollo del 1° trimestre 2026 si paga entro il 31 maggio (che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno 2026), il 2° trimestre entro il 30 settembre, il 3° entro il 30 novembre e il 4° entro fine febbraio dell'anno successivo (28 febbraio 2027, salvo slittamenti). Operano inoltre i meccanismi di differimento legati alla soglia dei 5.000 euro. Le date esatte vanno verificate per l'annualità di riferimento.

Quali sono i codici tributo per l'imposta di bollo in F24?

Si usano i codici tributo della risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate: 2521 per il 1° trimestre, 2522 per il 2°, 2523 per il 3° e 2524 per il 4°. In caso di tardivo versamento si aggiungono il 2525 per le sanzioni e il 2526 per gli interessi. Vanno indicati nella sezione Erario del modello, con anno di riferimento corretto.

Cos'è la soglia dei 5.000 euro per il differimento del bollo?

Se il bollo del 1° trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere rinviato e pagato insieme al 2° trimestre (entro fine settembre). Se anche la somma di 1° e 2° trimestre resta entro 5.000 euro, può slittare ancora al termine del 3° trimestre (fine novembre). La soglia, elevata da 250 a 5.000 euro per le fatture emesse dal 2023, va verificata nel testo vigente per l'annualità di riferimento.

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